Istituzione.
Il giorno 19 luglio 1635, in seguito ad una formale richiesta
presentata dalle magistrature dei Provveditori alle Pompe
e dei Sopraprovveditori alle Pompe, il Senato decretò
l'istituzione di un nuovo ufficio, composta da quattro membri ai
quali venne assegnato il titolo usuale di Aggiunti alle Pompe.
Il decreto di istituzione stabiliva inoltre che questi
magistrati potevano essere tolti da qualunque ufficio ma
conservandolo, non essendo però possibile rifiutare il presente
se non incorrendo in sanzioni, la loro nomina si doveva
considerare straordinaria con durata limitata a soli quattro
mesi.
Competenze.
Uniti al Magistrato alle Pompe, gli Aggiunti ebbero il compito
di rivedere, regolare e modificare tutte le leggi e le ordinanze
in materia di pompe e di lusso, senza nessuna limitazione tranne
quella di ottenere, per la legalità di ogni atto da
intraprendersi, la previa autorizzazione del Senato e quindi del
Maggior Consiglio.
Scaduto a termini di legge l'ufficio, dopo non molti anni, il 2
aprile 1644, il Senato si vide costretto a dover riprendere
l'elezione, stabilendo questa volta il numero dei nuovi Aggiunti
in tre magistrati, tolti esclusivamente dal Senato (non più da
qualsiasi ufficio) ed uniti stabilmente al Magistrato alle
Pompe.
La nuova aggregazione consentì al Magistrato alle Pompe di
espandere ulterirmente le proprie competenze, poichè ai tre
Aggiunti il Senato concesse la facoltà d'inquisizione potendo
utilizzare il proprio rito nell'espletamento delle loro
funzioni.
Forse perchè ritenuta in qualche modo accessoria, questa
magistratura non venne fatta mai rientrate entro la categoria
delle magistrature senatorie, nemmeno però è presumibile
ritenere che la stessa venisse confinata tra gli uffici di
sottopregadi, di dignità inferiore al titolo di chi la
sosteneva.
Dignità politica.
Forse perchè ritenuta in qualche modo accessoria, questa
magistratura non venne fatta mai rientrate entro la categoria
delle magistrature senatorie, nemmeno però è presumibile
ritenere che la stessa venisse confinata tra gli uffici di
sottopregadi, di dignità inferiore al titolo di chi la
sosteneva.
Bibliografia essenziale.
SANUDO : "Cronachetta"
pag.150
FERRO
: "Dizionario di diritto..." tomo 8, pag.285
TENTORI :
"Storia..." tomo VIII, pag.236
BESTA
: "Il Senato veneziano" pag.62 e pag.165\170
ROMANIN :
"Storia documentata di..." vol. pag.
: "Il Magistrato alle Pompe" pag.