Istituzione.
Con una Parte approvata nel corso del 1529, vennero
sottratte alla
competenza del troppo gravato Pien Colegio alcune
casistiche di liti civili, per essere assegnate ad un nuovo Colegio,
che da poco tempo era stato stabilizzato, composto inizialmente da dieci
nobilomeni, ai quali venne assegnato il titolo generico di
Savi.
Allo scopo di mantenere uno stretto collegamento fra i
due organismi,
i Savi
venivano rinnovati di sei mesi in sei
mesi dal Pien Colegio, che utilizzava per questo il sistema detto per polizze, e togliendo (eleggendo)
i candidati
entro i componenti del Senato.
Nel corso del 1569 il Senato decretò l'istituzione
di una Zonta composta da
dieci senatori che si aggiunsero con pari dignità di carica e
funzioni ai dieci Savi originari, mentre il numero
legale per deliberare venne fissato a quindici presenti.
Sugli sviluppi di una proposta elaborata dai Correttori a le Leggi,
nel 1619 il Senato approvò la riorganizzare del Colegio, promulgando
le seguenti disposizioni:
-
il
numero dei componenti fu confermato in venti Savi, ciò per qualunque affare il
Colegio fosse chiamato a trattare;
-
il
numero legale venne abbassato a
dodici membri;
-
venne riformato il sistema elettivo, assegnando al
Dose il compito di estrarre ogni quadrimestre in Pien
Colegio i nomi dei venti Savi, mettendo in
ballottaggio i
componenti del Senato, così attuali come appena scaduti
d'incarico;
-
l'età oltre la quale si era considerati non più idonei
all'incarico fu
fissata a 70 anni;
-
nella prima riunione utile dopo la sua formazione, il Colegio
doveva eleggere dal suo stesso corpo un ufficio di presidenza
composto da tre Capi, delle cui speciali mansioni è
riferito nell'apposita scheda;
-
fu
definitivamente
sancita l'inappellabilità delle sentenze emesse dal Colegio, che
una volta pubblicate passavano senz'altro in giudicato.
Competenze.
Come detto poco sopra, il Colegio dei XX Savij del corpo del
Senato era tenuto ad eleggere al suo interno un ufficio di
presidenza composto da tre membri, indicati come da prassi con
il titolo di Capi, comunemente usato per indicare i
componenti degli uffici di presidenza previsti per alcuni dei
più importanti consigli della Repubblica.
Il compito principale dei Capi era quello di istruire le
pratiche il cui contenuto sarebbe poi stato ampiamente dibattuto
in Colegio, dovendo in particolar modo fare attenzione a
che si evitasse di accumulare lavoro in arretrato, con
sofferenza dei cittadini.
Il loro incarico, come d'uso molto breve, aveva infatti la
durata di
due mesi, la sostituzione avveniva per rotazione interna e
comunque con contumacia (ineleggibilità) pari alla durata
dell'incarico appena scaduto.
Oltre alle funzioni proprie connesse con il loro incarico di
coordinatori dei lavori, ai tre Capi spettavano anche le
seguenti incombenze:
-
firmare e rilasciare le lettere che assolvevano dal pagamento di
tasse le persone che erano state riconosciute dal Colegio
come ingiustamente aggravate;
-
porre in esecuzione gli statuti dei Comuni sudditi, affinchè si
eleggessero con regolarità le cariche pubbliche che in questi
erano previste
I
Capi
non avevano alcuna facoltà di rilasciare permessi che in qualche
maniera potessero sospendere il pagamento di crediti pubblici ed
inoltre non potevano concedere ufficialmente alcun privilegio
se prima questi non fosse stato debitamente annotato
nell'apposito registro.
Era possibile ricorrere contro gli atti deliberati dai tre
Capi inoltrando la richiesta di appello direttamente allo
stesso ufficio, il quale però, non potendo per legge
pronunciarsi una seconda volta, formava pendenza di giudizio e
rimetteva l'esame della questione al parere plenario del
Colegio.
Dignità politica.
Designati, come detto, dal corpo stesso del Senato, i suoi
componenti erano dunque già senatori.
Bibliografia essenziale.
FERRO
: "Dizionario di diritto ..." tomo III, pag. 234 segg.