Repubblica Serenissima

Altri uffici eletti dal

Senato

cai dil colegio dei XX savij del corpo del senato

(capi del collegio dei venti savi del corpo del senato)

 

istituzione

competenze

dignità politica

bibliografia essenziale

 

Istituzione.

Con una Parte approvata nel corso del 1529, vennero sottratte alla competenza del troppo gravato Pien Colegio alcune casistiche di liti civili, per essere assegnate ad un nuovo Colegio, che da poco tempo era stato stabilizzato, composto inizialmente da dieci nobilomeni, ai quali venne assegnato il titolo generico di Savi.

Allo scopo di mantenere uno stretto collegamento fra i due organismi, i Savi venivano rinnovati di sei mesi in sei mesi dal Pien Colegio, che utilizzava per questo il sistema detto per polizze, e togliendo (eleggendo) i candidati entro i componenti del Senato.

Nel corso del 1569 il Senato decretò l'istituzione di una Zonta composta da dieci senatori che si aggiunsero con pari dignità di carica e funzioni ai dieci Savi originari, mentre il numero legale per deliberare venne fissato a quindici presenti.

Sugli sviluppi di una proposta elaborata dai Correttori a le Leggi, nel 1619 il Senato approvò la riorganizzare del Colegio, promulgando le seguenti disposizioni:

  • il numero dei componenti fu confermato in venti Savi, ciò per qualunque affare il Colegio fosse chiamato a trattare;

  • il numero legale venne abbassato a dodici membri;

  • venne riformato il sistema elettivo, assegnando al Dose il compito di estrarre ogni quadrimestre in Pien Colegio i nomi dei venti Savi, mettendo in ballottaggio i componenti del Senato, così attuali come appena scaduti d'incarico;

  • l'età oltre la quale si era considerati non più idonei all'incarico fu fissata a 70 anni;

  • nella prima riunione utile dopo la sua formazione, il Colegio doveva eleggere dal suo stesso corpo un ufficio di presidenza composto da tre Capi, delle cui speciali mansioni è riferito nell'apposita scheda;

  • fu definitivamente sancita l'inappellabilità delle sentenze emesse dal Colegio, che una volta pubblicate passavano senz'altro in giudicato.


Competenze.

Come detto poco sopra, il Colegio dei XX Savij del corpo del Senato era tenuto ad eleggere al suo interno un ufficio di presidenza composto da tre membri, indicati come da prassi con il titolo di Capi, comunemente usato per indicare i componenti degli uffici di presidenza previsti per alcuni dei più importanti consigli della Repubblica.

Il compito principale dei Capi era quello di istruire le pratiche il cui contenuto sarebbe poi stato ampiamente dibattuto in Colegio, dovendo in particolar modo fare attenzione a che si evitasse di accumulare lavoro in arretrato, con sofferenza dei cittadini.

Il loro incarico, come d'uso molto breve, aveva infatti la durata di due mesi, la sostituzione avveniva per rotazione interna e comunque con contumacia (ineleggibilità) pari alla durata dell'incarico appena scaduto.

Oltre alle funzioni proprie connesse con il loro incarico di coordinatori dei lavori, ai tre Capi spettavano anche le seguenti incombenze:

  • firmare e rilasciare le lettere che assolvevano dal pagamento di tasse le persone che erano state riconosciute dal Colegio come ingiustamente aggravate;

  • porre in esecuzione gli statuti dei Comuni sudditi, affinchè si eleggessero con regolarità le cariche pubbliche che in questi erano previste

I Capi non avevano alcuna facoltà di rilasciare permessi che in qualche maniera potessero sospendere il pagamento di crediti pubblici ed inoltre non potevano concedere ufficialmente alcun privilegio se prima questi non fosse stato debitamente annotato nell'apposito registro.

Era possibile ricorrere contro gli atti deliberati dai tre Capi inoltrando la richiesta di appello direttamente allo stesso ufficio, il quale però, non potendo per legge pronunciarsi una seconda volta, formava pendenza di giudizio e rimetteva l'esame della questione al parere plenario del Colegio.

 


Dignità politica.

Designati, come detto, dal corpo stesso del Senato, i suoi componenti erano dunque già senatori.

 


 

Bibliografia essenziale.

FERRO                                  : "Dizionario di diritto ..." tomo III, pag. 234 segg.

 

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