Istituzione.
All’innata tendenza della Costituzione veneziana di allargare,
in funzione antioligarchica, il numero dei componenti dei
maggiori consigli della Repubblica non poté certo sfuggire il
Senato al quale infatti, in
progresso di tempo, si vollero aggregate le magistrature che
detenevano il maneggio di affari di un certo rilievo, con la
sola esclusione degli uffici aventi mansioni esecutive e
quelli con compiti di tutela del diritto privato.
Vale infine la pena ricordare che alcuni degli uffici
aggregati si rivelarono in seguito fondamentali per una buona
e retta amministrazione della cosa pubblica, così che pochi
anni dopo la loro aggregazione la giurisdizione sulla loro
elezione venne di fatto assorbita dal
Senato che, rendendole così eleggibili solo dal proprio
corpo, indirettamente le elevò quasi al rango di
magistratura senatoria.
Competenze.
La
forza militare stabilmente dislocata in Levante, tanto marittima
che terrestre, era sottoposta al comando supremo del nobilomo
veneziano al quale era assegnato il titolo di Provedador
General da Mar.
Per tutta la durata del mandato, il Provveditore aveva l'obbligo
di risiedere presso la fortezza dell'isola greca di Corfù,
chiamata dai veneziani la "sentinella dell'Adriatico".
Dignità politica.
Il
Provveditore aveva delegata anche la giurisdizione politica ed
amministrativa della colonia, dipendendo per le sue azioni
direttamente dal Senato.
Bibliografia essenziale.
ROMANIN : "Storia documentata di..."
tomo VIII, pag.245