Istituzione.
All’innata tendenza della Costituzione veneziana di allargare,
in funzione antioligarchica, il numero dei componenti dei
maggiori consigli della Repubblica non poté certo sfuggire il
Senato al quale infatti, in
progresso di tempo, si vollero aggregate le magistrature che
detenevano il maneggio di affari di un certo rilievo, con la
sola esclusione degli uffici aventi mansioni esecutive e
quelli con compiti di tutela del diritto privato.
Vale infine la pena ricordare che alcuni degli uffici
aggregati si rivelarono in seguito fondamentali per una buona
e retta amministrazione della cosa pubblica, così che pochi
anni dopo la loro aggregazione la giurisdizione sulla loro
elezione venne di fatto assorbita dal
Senato che, rendendole così eleggibili solo dal proprio
corpo, indirettamente le elevò quasi al rango di
magistratura senatoria.
Competenze.
Dal Provedador general, che aveva l'obbligo di risiedere
in Dalmazia, entravano automaticamente in dipendenza tutti i
Capi da Mar nel momento in cui questi, con le relative
galee, ormeggiassero in uno qualsiasi delle basi situate presso
i porti della Dalmazia o dell'Albania.
Dignità politica.
Il
Provedador general dipendeva a sua volta dal
Provedador general da mar che risiedeva presso la fortezza
dell'isola di Corfù.
Bibliografia essenziale.
ROMANIN : "Storia documentata di..."
tomo VI, pag.331 - tomo VIII, pag.245