Repubblica Serenissima

Altri uffici eletti dal

Senato

colegio dei XX savij del corpo del senato

(collegio dei venti savi del corpo del senato)

 

istituzione

competenze

dignità politica

bibliografia essenziale

 

Istituzione.

Con una Parte approvata nel corso del 1529, vennero sottratte alla competenza del troppo gravato Pien Colegio alcune casistiche di liti civili, per essere assegnate ad un nuovo Colegio, che da poco tempo era stato stabilizzato, composto inizialmente da dieci nobilomeni, ai quali venne assegnato il titolo generico di Savi.

Allo scopo di mantenere uno stretto collegamento fra i due organismi, i Savi venivano rinnovati di sei mesi in sei mesi dal Pien Colegio, che utilizzava per questo il sistema detto per polizze, e togliendo (eleggendo) i candidati entro i componenti del Senato.

Nel corso del 1569 il Senato decretò l'istituzione di una Zonta composta da dieci senatori che si aggiunsero con pari dignità di carica e funzioni ai dieci Savi originari, mentre il numero legale per deliberare venne fissato a quindici presenti.

Sugli sviluppi di una proposta elaborata dai Correttori a le Leggi, nel 1619 il Senato approvò la riorganizzare del Colegio, promulgando le seguenti disposizioni:

  • il numero dei componenti fu confermato in venti Savi, ciò per qualunque affare il Colegio fosse chiamato a trattare;

  • il numero legale venne abbassato a dodici membri;

  • venne riformato il sistema elettivo, assegnando al Dose il compito di estrarre ogni quadrimestre in Pien Colegio i nomi dei venti Savi, mettendo in ballottaggio i componenti del Senato, così attuali come appena scaduti d'incarico;

  • l'età oltre la quale si era considerati non più idonei all'incarico fu fissata a 70 anni;

  • nella prima riunione utile dopo la sua formazione, il Colegio doveva eleggere dal suo stesso corpo un ufficio di presidenza composto da tre Capi, delle cui speciali mansioni è riferito nell'apposita scheda;

  • fu definitivamente sancita l'inappellabilità delle sentenze emesse dal Colegio, che una volta pubblicate passavano senz'altro in giudicato.


Competenze.

Il Colegio teneva le proprie riduzioni in una sala di Palazzo Ducale, dove trattava in merito alle liti civili che insorgessero per causa di privilegio oppure di esenzione fiscale, potendo decidere sulle controversie e sui ricorsi utilizzando il rito giudiziario proprio del Pien Colegio.

In progresso di tempo ebbe ad aumentare il prestigio e l'importanza del Colegio, tanto che il Senato a più riprese intervenne a suo favore, ampliandone le competenze, con particolare riguardo per quelle svolte in qualità di tribunale d'appello.

  • Dal 1562 si delegarono gli appelli contro le sentenze emesse dai Provedadori ai Beni Inculti e dai Provedadori sora Beni Comunali.

  • Dal 1563 si delegarono le decisioni in ultima istanza sugli atti dei Provedadori a la Sanità, le cui sentenze fossero state intromesse dagli Avogadori de Comun.

  • Dal 1570 venne delegato l'esame degli appelli contro le sentenze emesse dai Provedadori sora Feudi.

Sicuramente però, fra tutte le deleghe, la più importante restò sempre quella delicatissima di poter accordare esenzioni fiscali ai privati. Ciò detto, può essere facilmente compreso quale fosse il pericolo che i Savi, incaricati di concedere privilegi su cose e su persone, fossero sottoposti a particolari pressioni, in termini di lusinghe, di promesse, di tentativi di ammorbidimento ma anche di minacce, durante l'espletamento delle loro funzioni.

Fu questo il motivo per cui il Senato, perfettamente conscio delle umane debolezze, intervenne nel corso del tempo prima aumentando il numero dei Savi originari con l'aggregazione di una Zonta;  poi confermandone i componenti a venti e contemporaneamente modificando il sistema di elezione.


Dignità politica.

Designati, come detto, dal corpo stesso del Senato, i suoi componenti erano dunque già senatori.

 


 

Bibliografia essenziale.

FERRO                                  : "Dizionario di diritto ..." tomo III, pag. 234 segg.

 

 torna suso  

va indrìo