Istituzione.
Con una Parte approvata nel corso del 1529, vennero
sottratte alla
competenza del troppo gravato Pien Colegio alcune
casistiche di liti civili, per essere assegnate ad un nuovo Colegio,
che da poco tempo era stato stabilizzato, composto inizialmente da dieci
nobilomeni, ai quali venne assegnato il titolo generico di
Savi.
Allo scopo di mantenere uno stretto collegamento fra i
due organismi,
i Savi
venivano rinnovati di sei mesi in sei
mesi dal Pien Colegio, che utilizzava per questo il sistema detto per polizze, e togliendo (eleggendo)
i candidati
entro i componenti del Senato.
Nel corso del 1569 il Senato decretò l'istituzione
di una Zonta composta da
dieci senatori che si aggiunsero con pari dignità di carica e
funzioni ai dieci Savi originari, mentre il numero
legale per deliberare venne fissato a quindici presenti.
Sugli sviluppi di una proposta elaborata dai Correttori a le Leggi,
nel 1619 il Senato approvò la riorganizzare del Colegio, promulgando
le seguenti disposizioni:
-
il
numero dei componenti fu confermato in venti Savi, ciò per qualunque affare il
Colegio fosse chiamato a trattare;
-
il
numero legale venne abbassato a
dodici membri;
-
venne riformato il sistema elettivo, assegnando al
Dose il compito di estrarre ogni quadrimestre in Pien
Colegio i nomi dei venti Savi, mettendo in
ballottaggio i
componenti del Senato, così attuali come appena scaduti
d'incarico;
-
l'età oltre la quale si era considerati non più idonei
all'incarico fu
fissata a 70 anni;
-
nella prima riunione utile dopo la sua formazione, il Colegio
doveva eleggere dal suo stesso corpo un ufficio di presidenza
composto da tre Capi, delle cui speciali mansioni è
riferito nell'apposita scheda;
-
fu
definitivamente
sancita l'inappellabilità delle sentenze emesse dal Colegio, che
una volta pubblicate passavano senz'altro in giudicato.
Competenze.
Il Colegio teneva le proprie riduzioni in una sala
di Palazzo Ducale, dove trattava in merito alle liti civili che insorgessero per causa di privilegio oppure di
esenzione fiscale, potendo
decidere sulle controversie e
sui ricorsi utilizzando il rito giudiziario proprio del
Pien
Colegio.
In progresso di tempo ebbe ad aumentare il prestigio e l'importanza del Colegio, tanto che il Senato a più riprese intervenne
a suo favore, ampliandone le
competenze, con particolare riguardo per quelle svolte in
qualità di tribunale d'appello.
-
Dal 1562 si delegarono gli appelli contro le
sentenze emesse dai Provedadori ai Beni Inculti e dai
Provedadori sora Beni Comunali.
-
Dal 1563 si delegarono le decisioni in
ultima istanza sugli atti dei Provedadori a la Sanità,
le cui sentenze fossero state intromesse dagli Avogadori
de Comun.
-
Dal 1570 venne delegato l'esame degli
appelli contro le sentenze emesse dai Provedadori sora
Feudi.
Sicuramente però, fra tutte le deleghe, la più importante restò sempre quella
delicatissima di poter accordare esenzioni fiscali ai privati.
Ciò detto, può essere facilmente compreso quale fosse il
pericolo che i Savi, incaricati di concedere
privilegi su cose e su persone, fossero sottoposti a
particolari pressioni, in termini di lusinghe, di promesse, di tentativi di ammorbidimento
ma anche di minacce, durante l'espletamento delle loro funzioni.
Fu questo il motivo per cui il Senato, perfettamente conscio delle umane
debolezze, intervenne nel corso del tempo prima aumentando il
numero dei Savi originari con l'aggregazione di una
Zonta; poi confermandone i componenti a venti e
contemporaneamente modificando il sistema di elezione.
Dignità politica.
Designati, come detto, dal corpo stesso del Senato, i suoi
componenti erano dunque già senatori.
Bibliografia essenziale.
FERRO
: "Dizionario di diritto ..." tomo III, pag. 234 segg.