Premessa.
La vastità delle competenze di carattere
politico, tipiche di un organo di Governo
quale era il Senato che vennero delegate dal
Mazor Consejo al Senato, possono essere
suddivise in tre grandi gruppi:
-
la competenza sulle elezioni per le
cariche pubbliche,
-
la competenza legislativa,
-
la competenza nell'attività di governo.
La funzione distributiva.
Poiché la facoltà distributiva
apparteneva al Mazor Consejo, in
questo campo la competenza del Senato
contemplava due possibilità di intervento:
la forma diretta, con l’elezione di cariche
di sua stretta competenza, oppure la forma
indiretta, mediante cui il Senato conservò
sempre una forte capacità di ingerenza nelle
elezioni dove, a norma di legge, non poteva
intervenire.
Per via diretta il Senato eleggeva:
-
gli Ambasciatori in Roma, Spagna,
Austria, Inghilterra e Savoia;
-
i Residenti con sede a Milano, a
Mantova, a Firenze, a Napoli, in Svizzera,
ad Aleppo, al Cairo;
-
alcuni Provedadori di importanti
Reggimenti: Cividale, Palmanova,
l’isola di Corfù, l’isola di Zante,
Dalmazia, l’isola di Cefalonia e la
piazzaforte di Suda nell’isola di Creta;
-
i professori per le cattedre
dell'Università di Padova e degli istituti
d'istruzione in Venezia;
-
i
propri Segretari e quelli serventi in
Consejo dei Diese;
-
il Patriarca di Venezia e i Vescovi ed i
prelati dei luoghi sudditi;
-
i Colonnelli, i Governatori
dell'esercito, i Condottieri
-
Provveditori, Inquisitori, Soprintendenti
e Sindici con carattere
straordinario.
Oltre a queste, ogni altra elezione era
preclusa al Senato, con la sola esclusione
riguardo le commissioni di Savi denominate
straordinarie, che venivano elette
per fronteggiare improvvisi problemi di
natura politica, finanziaria o
costituzionale, che per loro natura
richiedevano una rapida risposta da parte
dello Stato.
Per via indiretta il Senato aveva la
possibilità di influire enormemente l'esito
finale di alcune elezioni che erano in
realtà di competenza del Mazor Consejo.
Ciò poteva avvenire perché, per alcune
cariche, al Senato era riconosciuta
la facoltà di poter presentare il proprio
scrutinio, il quale, scelto e presentato
da un così importante ed autorevole
consesso, finiva spesso per attrarre la
preferenza della maggioranza dei nobilomeni,
risultando spesso l'eletto.
Questa ingerenza, che nel breve volgere di
poco tempo divenne una generale
consuetudine, talché lo scrutinio era
presentato in qualunque elezione, suscitò lo
scontento del Mazor Consejo
che, infatti, attraverso la successiva
approvazione di alcuni decreti iniziò ad
individuare con chiarezza quali fossero le
cariche dove lo scrutinio poteva essere
presentato. D’altro canto, probabilmente
conscio egli stesso di avere troppo
oltrepassato i limiti della propria
competenza, fu proprio il Senato che nel
corso del 1514 stabilì a larga maggioranza
che le elezioni riguardanti la magistratura
dei Patroni all'Arsenal dovesse
avvenire esclusivamente in Mazor Consejo
per quattro Mani di Lezionari.
Successivamente a questa prima
puntualizzazione, il Senato accolse di buon
grado la generalizzazione che il Mazor
Consejo non tardò ad applicare alla
Parte approvata, dichiarando
definitivamente inammissibile la presenza
dello scrutinio del Senato per le
elezioni che si eseguivano in consiglio
sovrano per quattro Mani di Lezionari.
Il generale buon senso volle però stabilite
alcune eccezioni a questa regola, prevedendo
il mantenimento dello scrutinio del
Senato per le nomine riguardanti la carica
di: Consigliere ducale, Procurator
de San Marco, Avogador de
Comun, Censore, Capitano
General da Mar, Capitano del Golfo,
Capitano delle galee bastarde,
Rettor di Verona, Rettor di
Padova, Rettor di Vicenza,
Rettor di Brescia, Rettor di
Bergamo, Rettor di Cremona.
La competenza legislativa.
Questa costituiva l'altra importante
attribuzione delegata al Senato. Per
facilitare maggiormente l’inquadramento di
tale potestà, a sua volta essa è stata
suddivisa in due sottogruppi tra loro
distinti: la facoltà preconsultiva e quella
deliberativa.
La facoltà preconsultiva:
attraverso il progressivo ampliamento,
spesso unilaterale, di questa prerogativa e
mediante la successiva gestione delle
deleghe che così ottenne, il Senato
arrivò a conquistare una posizione di forte
predominio sull’intera produzione
legislativa dello Stato, e anzi, fino a
quando il Pien Collegio non ne
assorbì in parte le competenze, questo
Consiglio si spinse ad invadere anche quei
settori dove la legge non aveva mai previsto
il suo intervento. A questo proposito, tali
arbitrarie ingerenze, pur odiose agli occhi
del Mazor Consejo, derivarono
principalmente dal fatto che proprio la
consuetudine pervenne ad affidare alla
competenza del Senato la discussione
preliminare su ogni progetto di legge, che,
una volta dallo stesso approvato, veniva poi
trasmesso al Mazor Consejo per una
ratifica che sempre più spesso si rivelerà
una semplice presa d'atto di direttive già
operanti e che assai difficilmente, per
scarsa competenza o per scarsa cognizione
del problema, l'assemblea sovrana avrebbe
potuto modificare.
La facoltà deliberativa:
Assai più importante della facoltà
preconsultiva era però quella deliberativa,
riconosciuta al Senato in quanto organo
centrale di governo ed al quale il
patriziato veneziano delegò volentieri la
trattazione di quelle materie pubbliche
aventi bisogno di speciale riservatezza,
condizione che ben difficilmente sarebbe
stato possibile applicare in Mazor
Consejo, dato l’ampio numero di
nobilomeni che partecipavano alle sue
riunioni.
Fu così che, attraverso le numerose funzioni
delegategli nel corso della sua esistenza,
il Senato ottenne la piena autonomia su
tutte le materie riguardanti in modo
particolare il commercio e la navigazione,
correlata sin dal 1300 anche dalla gestione
diretta di tutte le vertenze e le
controversie diplomatiche che insorgessero
tra la Repubblica e gli altri Stati.
Con estrema cautela, perciò per lentissima
consuetudine, nel corso del tempo al Senato
vennero affidate le cure di sempre nuove
materie inerenti ai più disparati settori
della pubblica amministrazione, arrivando a
trasformare questo primario organo
costituzionale in quello che i contemporanei
definirono il cuore ed il cervello dello
stato veneto.
Fra le numerose leggi di delega, una tra
quelle considerabili fondamentali è
sicuramente il decreto approvato nel corso
del 1467, con cui venne stabilito che al
Senato spettava di deliberare in tutte le
materie che competevano alle seguenti
magistrature:
-
Governatori dei Denari,
-
Provedadori
a
le
Biave,
-
Provedadori
a l'Arsenal,
-
Provedadori
a l'Armar.
Erano queste le materie nelle quali, in
quell’epoca, maggiormente si disponeva del
pubblico denaro ed in effetti l'importanza
di questa Parte va ricercata nel
fatto che ora veniva definitivamente sancito
ciò che per consuetudine era stato da tempo
assimilato: la competenza e l’autorità
politica sul bilancio dello Stato.
Infatti, oltre a riconfermare, a scanso di
equivoci, la preminenza del Senato in
politica estera, questa Parte sancì
anche la competenza del Senato sulle
deliberazioni riguardanti la gestione della
Zecca, sul regime monetario ed in generale
su tutta la legislazione economica e
commerciale, (con l’importante eccezione
riguardante lo sfruttamento dei boschi e
delle miniere, materie che rimasero sempre
di esclusiva competenza del Consejo dei
Diese). Veniva riconfermata la
competenza diretta del Senato in materia di
sanità pubblica, di regolamentazione delle
acque, di fortezze ed eserciti, della cura
dei rapporti diplomatici tra la Repubblica e
la Santa Sede.
In pratica, una larga parte dell’organismo
amministrativo dello Stato venne così a
trovarsi ricondotta sotto la diretta tutela
del Senato il quale, per fare in modo che le
proprie direttive fossero assimilate ed
applicate con sollecitudine, si serviva a
sua volta del supporto operativo costituito
dalle magistrature senatorie, vere e
proprie commissioni esecutive, sovrastanti
con pieni poteri la burocrazia ordinaria.
Diversamente da quanto si potrebbe
essere indotti a credere, il Senato,
interprete fedele e sollecito dello spirito
politico veneziano, venne sempre sostenuto
con grande coerenza dal Mazor Consejo,
anche e specialmente quando l'insolito
esorbitare di altri Consigli, ritenuti minori,
parve intaccarne il grande prestigio.
Seppure volontariamente spogliatosi
di molte delle originarie attribuzioni,
non va mai dimenticato che il Mazor
Consejo continuò sempre a rappresentare
l'arbitro assoluto di tutta
l'organizzazione dello Stato, el paròn de
la Republica, ed ufficialmente in ogni e
qualsiasi argomento a quest'assemblea competeva
l'ultima parola.
Per avere un quadro più esatto dell'espansione che subì
la competenza del Senato, di seguito sono
riportate alcune fra le più importanti deleghe che,
anno dopo anno, entrarono nella sfera
d'influenza di questo importante Consiglio.
Alcune di queste erano prerogative che
il Mazor Consejo aveva inizialmente
assegnato alla competenza della Quarantia,
in seguito assorbite dal Consejo dei Diese, fino alla
definitiva assunzione da parte del Senato.
-
nel 1282, rivedere il capitolare
dei Consiglieri Ducali;
-
nel 1289, regolamentare la materia riguardante
l'importazione e l'esportazione del sale;
-
nel 1331, delegata l'autorità di
sovrintendere e regolare tutto il regime
monetario dello Stato;
-
nel 1318, correggere le commesse per
i nobili, i castellani e i consiglieri di Modone e Corone,
disporre la vigilanza sulle
fortezze di Napoli di Romania, Pola,
Treviso, Rimini;
-
nel 1348, adoperarsi per ripopolare
Venezia subito dopo l'epidemia di peste;
-
nel
1323, le concessioni di cittadinanza per
privilegio;
-
nel 1324, la stesura delle lettere
ufficiali da inviare al Papa;
-
nel 1327, decidere sulle
controversie per rappresaglie eseguite
da stranieri su navi veneziane;
-
nel 1363, la
formazione di alleanze, stipule di pace,
dichiarazioni di guerra, ingaggio di
truppe e capitani, l'armamento di flotte;
-
nel
1381, inviare propri Inquisitori ad
ispezionare le leve armate nei dominii;
-
nel 1389, istituire i dazi in
Terra Ferma;
-
nel 1412, sorvegliare gli ordini
ecclesiastici ed i beni da questi
amministrati;
-
nel 1416,
vigilare sulla Zecca e sul buon conio
della moneta;
-
nel 1417, studiare
sistemi per i recupero dei crediti
pubblici, imporre oneri ed imposte;
-
nel 1429, riformare il sistema degli
appelli in giudizio;
-
nel 1432, spedire propri Inquisitori in
Terra Ferma per controllare l'operato dei Rettori veneziani;
-
nel
1435, provvedere e sovrintendere alle
fortezze pubbliche di Orzinuovi, Palazzolo,
Martinengo;
-
nel 1443, sorvegliare la gestione
della Camera degli Imprestiti;
-
nel 1486, emettere i bandi contro i criminali
per la loro espulsione dallo Stato;
-
nel 1583, vigilare sulla
provvisione di denaro e sui depositi fatti dai privati
in Zecca.
La grande
competenza e la sofisticata
specializzazione, la pragmatica lungimiranza
nell'assolvimento delle delicatissime
funzioni ad esso assegnate, fecero
dire al figlio di Papa Borgia, meglio
conosciuto come il Valentino,
che il Senato della Repubblica di Venezia
era sicuramente la più bella testa
d'Europa.
La competenza esecutiva.
Poiché
il Senato non volle mai considerarsi un'assemblea puramente legislativa,
esso si adoperò continuamente per mantenere la
posizione di vertice nei riguardi di tutti
gli organismi di governo della Repubblica,
assieme al diritto di nominare le tre
Mani che formavano la Consulta dei
Savi del Collegio, esso mantenne salda
anche la facoltà di poter eleggere speciali
commissioni straordinarie per affrontare
particolari ed urgenti necessità dello
Stato.
Il Senato aveva infatti intuito molto presto
la necessità di doversi dotare anch’esso,
come il Mazor Consejo, di una sorta
di consiglio minore, che riassumendo
nelle sue mani la facoltà esecutiva agisse
da centro propulsore che interpretasse
fedelmente le decisioni assunte. A tale
scopo venne istituita appunto la
Consulta dei Savi, nondimeno si avvertì
però anche il pericolo che poteva sorgere
dall'affidare a questo ristretto organo
anche la supervisione sull'attività svolta
dalle commissioni straordinarie.
Il primo, in chiave oligarchica, per il
fatto che la Consulta dei Savi
avrebbe dovuto istituire una propria
categoria di Ufficiali, da utilizzare per la
pratica gestione dell'attività di controllo,
ulteriormente accrescendo il potere di un
organo già troppo ristretto.
Il secondo svantaggio, invece, stava nel
fatto che arrivare ad alienare dalla propria
competenza il controllo e la supervisione
degli uffici esecutivi avrebbe finito col
privare del tutto il Senato di una funzione
tanto rilevante da giustificare in larga
parte la sua stessa esistenza: essere il
Governo della Repubblica.
Ecco
il motivo per cui, istituita la Consulta
dei Savi e soddisfatta in modo
eccellente la necessità di avere a
disposizione una commissione con ampie
facoltà preconsultive, nello stesso tempo
però avendo in animo di mantenere saldamente
in mano il contatto diretto con la gestione
delle deleghe, il Senato si avviò a
lentamente trasformare le numerose
commissioni straordinarie in uffici aventi
dignità di magistratura senatoria,
imponendo che non vi potesse essere eletto,
per nessun motivo, chi già non vantasse la
dignità di senatore della Repubblica.
Alla fine del processo, il numero
complessivo delle magistrature senatorie
risultò elevato e le competenze assegnate in
modo spezzettato ed eterogeno. Tuttavia
arrivare a considerare questa parte della
pubblica amministrazione come un’illogica e
cofusionaria distribuzione di compiti
amministrativi farebbe perdere di vista
l’estrema importanza della funzione
antioligarchica svolta dalla voluta
complessità del sistema, che non permetteva
mai che ad una singola magistratura venisse
lasciato l'arbitrio di gestire tutto intero
un qualsiasi ramo amministrativo.
Frazionando invece le competenze fra molte
magistrature si otteneva l'importante scopo
che per trattare affari pubblici di una
certa levatura politica, più magistrature
dovessero lavorare a stretto contatto,
subendo ma anche di conseguenza esercitando,
un assiduo controllo per modo che nessuno
travalicasse i limiti imposti dalle leggi
alle proprie competenze.
Nulla quindi fu il prodotto della
capricciosa volontà dei legislatori, ma al
contrario ci si trova nuovamente di fronte
all'osservazione quasi maniacale di quel
criterio generale antioligarchico che qui,
come in altri settori, sarà applicato con
estrema coerenza, spesso fino all'assurdo.
Una mera distinta degli uffici delegati dal
Senato al maneggio di aliquote di pubblici
affari, non sarebbe in grado di svelare a
sufficienza il fine intuito politico del
patriziato veneziano, al quale non sfuggì
certo la possibilità che, cumulando i
senatori più di un incarico, alcuni tra
loro, magari in malafede, escogitassero così
la possibilità di eludere la complessità del
sistema. Sebbene al riguardo sempre si
ricercò il giusto equilibrio, fu solamente
verso i suoi anni finali che la Repubblica
diede un assetto definitivo a tutta la
problematica e lo fece appunto in piena
decadenza, ad affermare ancora una volta
quanto, seppure infiacchita, fosse vigile la
volontà antioligarchica della classe al
potere.
Ricoprendo il ruolo di organi
delegati di governo, esse sovrastavano la
burocrazia ordinaria nominata dal Mazor
Consejo, costituita dalla Cancelleria Ducale, composta
esclusivamente da elementi di estrazione
borghese.
Le magistrature senatorie.
Istituite
in parte lungo il corso del XVI secolo,
molte furono nominate anche nel corso del
XVII e nel XVIII secolo.
Come
già é stato detto, se le magistrature
senatorie avevano volutamente assegnate
competenze frammentate, è anche vero che in
riguardo ad alcuni reali problemi di
organizzazione non fu mai possibile arrivare
ad una definitiva soluzione, con ciò
incrementando, dove non ve ne era davvero
alcun bisogno, una situazione di confusione
amministrativa già latente.
Il
primo nodo era costituito da una endemica discontinuità
nella gestione delle cariche, ciò era
però una colpa del Senato, che infatti spostava
in continuazione i titolari da un ufficio
all'altro, anche per più di una volta nel
breve volgere di pochi mesi. D’altronde però come
poteva l'assemblea rinunciare al principio
fondamentale volto a ricercare sempre l’uomo
giusto al posto giusto?
Il secondo problema era rappresentato dal
fatto che spesso i senatori accumulavano di
proposito più di una carica
contemporaneamente, col deleterio risultato
che le meno importanti tra quelle sostenute
finivano per essere trascurate. Tuttavia,
per un senatore accumulare le cariche
significava prima di tutto poter contare su
maggiori introiti, necessari a lenire la
spesa non indifferente che imponeva la
carica istituzionale, il cui sfarzo a
maggior gloria dello Stato non era
compensato da alcun sostegno pubblico.
Erano problemi di non facile risoluzione,
anche se la necessità
prioritaria di mantenere in buon ordine ed
in efficienza tutto il sistema delle
magistrature senatorie, portò il Senato
a tentare ripetutamente, con
la promulgazione di specifiche Parti,
di dare una regolamentazione alla
materia, che tuttavia venne raggiunta solo ad un
passo dalla fine della Repubblica.
Un
primo tentativo si ebbe con la
Parte approvata il giorno 1 luglio
1553, con cui si stabilì che le
magistrature senatorie dalle quali non
si potesse essere tolti se non
trascorso completamente il termine
dell'incarico, fossero da ora definite
chiuse, le restanti invece
denominate aperte. Nelle
magistrature senatorie chiuse vennero
inseriti i seguenti uffici:
Provveditori all'Armar, Provveditori
all'Arsenal, Provveditori alle Fortezze,
Riformatori allo Studio di Padova, Savi
alle Acque, Savi alla Mercanzia.
Una
Parte approvata il 25 luglio 1593,
riconfermando quanto disposto dalla
precedente, estese però la definizione di
chiuse anche alle seguenti magistrature:
Conservatore del Deposito,
Provveditori in Zecca, Deputato alle Biave,
Sopraprovveditori alle Pompe, Provveditori
all'Artiglieria, Provveditori sopra Beni
Inculti, Revisori alle Entrate Pubbliche,
Regolatori sopra la Scrittura, Provveditori
sopra Monti, Provveditori sopra Confini,
Provveditori sopra Feudi, Provveditori alla
Giustizia Vecchia.
Lo scopo
prefissato ancora non era stato però
raggiunto, e la Parte del 7
dicembre 1625 riorganizzò
nuovamente gli elenchi delle chiuse e
delle aperte.
Nelle chiuse (dette anche serrate)
furono compresi:
Provveditori in Zecca, Provveditori
all'Arsenal, Provveditori alla Giustizia
Vecchia, Sopraprovveditori alle Biave,
Sopraprovveditori alle Pompe, Savi alle
Acque, Savi alla Mercanzia, Conservatore
del Deposito, Revisori e Regolatori alla
Scrittura, Presidenti all'Esazione del
Denaro Pubblico, Esecutori alle
Deliberazioni del Senato, Revisori e
Regolatori ai Dazi.
Nelle aperte vennero invece inseriti:
Provveditori sopra Monti, Provveditori alle
Beccarie, Provveditori all'Affrancazione
dei Monti Nuovi e del Sussidio,
Provveditori sopra Olii, Provveditori sopra
Beni Comunali, Sopraprovveditori alle
Legne, Savi all'Eresia, Revisori e
Regolatori alle Entrate, Scansadori alle
Spese superflue.
In un'ulteriore categoria, non specificata,
oltre alle
magistrature straordinarie eventualmente
istituite, furono iscritti:
Soprintendenti alle Decime del Clero,
Deputato al Banco‑giro, Provveditori sopra
Negozi dei Mercanti di Torino, Riformatori
allo Studio di Padova, Provveditori al
Monte Vecchio, Esecutori all'Affrancazione
dei Monti, Provveditori sopra Denari,
Provveditori sopra il pacifico Stato della
Città.
Fu
inoltre disposto che da qui fosse consentito
togliere il senatore ma solo per essere
assegnato ad un ufficio compreso tra quelli
chiusi, dai quali a loro volta era
lecito togliere in ogni momento sia i
Savi Grandi che i Savi
de Terra Ferma. Fece
la sua prima apparizione anche una norma molto
importante, secondo cui a nessun senatore
era consentito sostenere più di due uffici
contemporaneamente.
Nonostante
tutto però
continuarono come prima le
sostituzioni dei titolari delle
magistrature, che oltretuto venivano tolti indifferentemente
sia dalle chiuse che dalle aperte;
neppure diminuirono gli accumuli delle
cariche da parte dei senatori. L'evidente
difficoltà ad estirpare tali consuetudini
impensierì anche il Mazor
Consejo, che intervenne a
regolare la materia seppure fosse di competenza del
Senato. La Parte approvata il 22
marzo 1648 suddivise le magistrature
senatorie in tre categorie.
Nelle serrate furono inseriti:
Presidenti all'Esazione del Denaro,
Provveditori in Zecca, Sopraprovveditori
alle Biave, Provveditori all'Arsenal,
Provveditori alla Giustizia Vecchia,
Sopraprovveditori alle Pompe, Savi alla
Mercanzia, Esecutori alle Deliberazioni del
Senato, Revisori e Regolatori ai Dazi,
Conservatore del Deposito, Revisori e
Regolatori alla Scrittura, Depositario in
Zecca, Provveditori all'Artiglieria,
Conservatori alle Leggi, Provveditori
all'Armar, Sopraprovveditori alla Giustizia
Nuova, Provveditori alle Beccarie,
Provveditori sopra Beni Inculti,
Provveditori sopra Feudi, Scansadori alle
Spese superflue.
In una categoria in subordine vennero
inseriti:
Esecutori contro la Bestemmia, Provveditori
sopra Monasteri, Provveditori alle Legne;
con la possibilità di poter togliere da ogni
altra carica i titolari di questi uffici.
Fu
istituita per la prima volta la
categoria delle magistrature
sopranumerarie, nella quale furono
inseriti tutti quegli uffici che, per la
loro minore importanza, non avevano
necessità di ridursi con elevata frequenza
durante il mese. Contemporaneamente ogni
senatore poteva da ora accompagnare
ad un ufficio serrato non più di un ufficio
sopranumerario.
Il sistema degli uffici serrati
contribuì certamente a distribuire incarichi
di un certo rilievo entro un numero più
vasto di senatori; non altrettanto però
accadde per le magistrature
sopranumerarie, le quali continuarono
invece ad essere illegalmente accumulate
oltre il limite legalmente consentito.
La
Parte del 9 dicembre 1674,
riconfermando quanto disposto
dalla precedente, ampliò ulteriormente la
categoria degli uffici serrati, includendovi:
Savi alle Acque, Esecutori alla Bestemmia,
Provveditori sopra i Monasteri,
Provveditori alla Sanità, Provveditori
sopra i Beni Comunali, Provveditori ai Prò
in Zecca, Provveditori agli Ori e Argenti
in Zecca, Provveditori sopra Denari,
Provveditori sopra Olii, Provveditori alla
Milizia da Mar, Ufficiali in Zecca,
Provveditori alle Fortezze, Deputati alla
Provvisione del Denaro, Revisori e
Regolatori alle Entrate Pubbliche,
Depositario del Banco‑giro.
Nelle sopranumerarie vennero inclusi:
Soprintendenti alle Decime del Clero, Savi
all'Eresia, Riformatori allo Studio di
Padova, Aggiunti al Collegio alle Pompe,
Sopraprovveditori alle Legne, Provveditori
sopra Ospedali, Provveditori sopra Ori e
Monete, Provveditori alla Fabbrica della
Chiesa della Salute, Depositario al Sommario
delle Leggi.
Con
una Parte approvata il 4 luglio
1677, il Senato ritenne opportuno
stabilire che i componenti delle
magistrature dei Provveditori alla
Sanità, Savi alle Acque, Esecutori alla
Bestemmia e Provveditori sopra Monasteri,
potessero essere tolti da ogni altro
ufficio, anche serrato, ma rimanendo
poi chiusi fino al
compimento dell'incarico.
Con un decreto del 4 gennaio
1682, tale disposizione fu estesa anche a
favore della magistratura dei
Sopraprovveditori alle Pompe.
Dopo
una pausa di quasi sessant’anni, durante la
quale molto probabilmente le cose non
migliorarono nella direzione auspicata, la
Parte approvata il 22 aprile 1731
rivoluzionò ancora una volta
l'assegnazione degli uffici alle diverse
categorie:
Nelle serrate, vennero inclusi:
Provveditori alla Sanità, Deputati ed
Aggiunti ai Provveditori al Denaro, Savi
alle Acque, Inquisitori agli Ebrei,
Provveditori all'Adige,
i titolari di queste magistrature potevano
essere tolti da ogni altro ufficio rimanendo
poi chiusi fino al compimento dell'incarico.
Esecutori contro la Bestemmia, Provveditori
sopra Monasteri, Provveditori all'Arsenal,
Provveditori alle Fortezze, Provveditori
all'Armar, Provveditori alla Giustizia
Vecchia, Sopraprovveditori alle Pompe,
Sopraprovveditori alle Biave,
Sopraprovveditori alla Giustizia Nuova,
Provveditori alle Beccarie, Provveditori
alla Milizia da Mar, Provveditori ai Beni
Inculti, Provveditori agli Olii,
Provveditori sopra Denari, Provveditori in
Zecca, Provveditori agli Ori e Argenti,
Provveditori al Pagamento dei Prò,
Provveditori sopra Feudi, Provveditori
all'Artiglieria, Regolatori alla
Scrittura, Depositario in Zecca,
Depositario del Banco‑giro, Conservatore
del Deposito, Revisori e Regolatori alle
Entrate, Esecutori alle deliberazioni del
Senato, Scansadori alle Spese superflue,
Revisori e Regolatori sopra Dazi,
Presidenti all'Esazione del Denaro.
Nelle aperte vennero inseriti:
Conservatori alle Leggi, Provveditori Ori e
Monete, Provveditori agli Ospedali,
Provveditori ai Beni Comunali, Aggiunti ai
Riformatori dello Studio di Padova,
Aggiunti alla Sanità, Aggiunti ai Revisori
e Regolatori delle Entrate Pubbliche,
Provveditori alle Galee dei Condannati,
Sopraprovveditori alle Legne,
Soprintendenti alle Decime del Clero, Savi
all'Eresia, Sette Nobili del Collegio alle
Pompe, Aggiunti ai Provveditori agli Ori e
Argenti.
Nelle sopranumerarie furono inseriti:
Inquisitori sopra Oro e Monete, Aggiunto ai
Provveditori all'Adige, Deputati Stimadori
della Materia delle Monete.
La Parte introdusse per la prima
volta la categoria delle privilegiate,
nella quale vennero incluse le magistrature che
potevano essere cumulate con
un’altra carica, anche in deroga alla
norma che imponeva non più di due uffici per
lo stesso senatore (uno chiuso e l'altro
scelto tra un sopranumerario oppure un
aperto). Ne vennero
inclusi:
Riformatori allo Studio di Padova,
Soprintendenti al Sommario delle Leggi,
Provveditore alla Camera dei Confini,
Bibliotecario della Biblioteca pubblica.
Entro questa categoria sarebbero state
comprese anche le eventuali cariche
straordinarie.
Infine, ribadendo nuovamente l'assoluta
proibizione nell'accumulo delle cariche, la Parte intervenne per
tentare di sanare anche una nuova
e curiosa consuetudine che si era
rapidamente diffusa
tra i senatori: considerare un ufficio
serrato l'equivalente di due aperti.
La
Parte del 17 gennaio 1775,
confermando come sempre quanto disposto
dalla precedente, dispose la cancellazione
degli Inquisitori agli Ebrei
dalla categoria delle chiuse, inserendo in
sua vece le magistrature dei Revisori e
Regolatori alle Entrate e dei Revisori
e Regolatori alla Scrittura.
Fu inoltre stabilito che tutte magistrature
straordinarie venissero da questo momento
aggregate non più tra le privilegiate ma
tra le sopranumerarie, ivi compresa
l'incompatibilità per l'accoppiamento con uffici
serrati.
La
proficua produzione legislativa non solo
denunciava una continua incertezza
nell’individuare l’esatta compilazione delle
categorie, ma anche il poco successo
conseguito nel rintuzzare i tentativi dei
senatori di aggirare le regole stabilite.
Oltre alle Parti brevemente sopra
esaminate, altre ancora ne intervennero, ma
quasi sempre per spostare le magistrature da
una categoria all'altra, finché si
addivenne
infine alla
Parte del 13 settembre 1786 la
quale oltre a rimaneggiare nuovamente la
precedente suddivisione, instaurò
anche un coordinamento più preciso tra le cinque
categorie di uffici che furono individuate
come segue:
-
magistrature “Aperte”,
-
magistrature “Semplicemente
Serrate”
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magistrature “Serrate”,
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magistrature “Serrate già
Sopranumerarie”,
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magistrature “Privilegiate”.
Le magistrature “Aperte”.
La
categoria meno importante fra le
magistrature senatorie, da questi uffici si potevano
togliere i candidati
per l'elezione a qualsiasi altro incarico,
anche in
deroga al principio che il termine di
scadenza fosse spirato o
meno. Potevano essere cumulate con
qualunque altro ufficio.
Le magistrature "Privilegiate".
A
questa categoria di uffici si poteva accedere solo se
tolti da magistrature aperte
e, come queste, anche le privilegiate
erano cumulabili con quelle di ogni
altra categoria.
Riformatori allo Studio di Padova |
Soprintendenti al sommario delle leggi |
Deputato alla Camera dei Confini |
Bibliotecario della Biblioteca pubblica |
Le magistrature “Semplicemente Serrate”.
Da
questi uffici non si poteva essere tolti per
essere destinati ad un nuovo incarico, se
non quando compiuto il mandato. Il senatore
che sosteneva una di queste magistrature
poteva cumularla
solo con un ufficio aperto o con
un uffici
privilegiato.
Le magistrature ”Serrate”.
A
questi uffici potevano essere eletti i
senatori che risultassero anche reggenti un
incarico della categoria semplicemente serrate.
Questi incarichi potevano essere cumulati solo con
altro ufficio aperto o di tipo privilegiato.
Provedadori alla Sanità |
Deputati alla Provvisione del Denaro |
Aggiunti alla Provvisione del Denaro |
Savi alle Acque |
Provedadori all'Adige |
Provedadori alla Giustizia vecia |
Revisori e Regolatori alle Entrate |
Cinque Savi alla Mercanzia |
Le magistrature “Serrate già Sopranumerarie”.
Per essere eletto ad uno
degli uffici di questa categoria, il senatore
doveva essere tolto esclusivamente da uffici
serrati oppure semplicemente serrati.
L'incarico era cumulabile solo con altro ufficio
aperto o privilegiato.
Inquisitori
alle Apontadure |
Inquisitori all'Arsenal |
Inquisitore alle Arti |
Inquisitori sopra Oro e Monete |
Inquisitori ai Crediti pubblici |
Inquisitori
sopra Dazi |
Inquisitori ai Ruoli |
Deputato alle Tariffe mercantili |
Deputato
alle Valli Veronesi |
Aggiunto ai Provedadori Sopra Monasteri |
Censori |
Deputati all'Ospedale della Pietà |
Conclusione.
Non va
tralasciato
che tutti i senatori, qualunque carica essi
ricoprissero, potevano in qualsiasi momento
essere tolti per comporre un collegio
straordinario, essendone esentati soltanto coloro che
ricoprivano incarichi
del tipo serrati già sopranumerari.
Inoltre, come già si è visto, seguendo una
prassi abbastanza comune nel diritto pubblico
veneziano, anche le disposizioni che furono dettate
nell'ultima
Parte approvata furono in seguito
ulteriormente
rimaneggiate a causa degli effetti di
successivi decreti.
Il Mazor Consejo, ad esempio,
intervenne in materia con Parte del 6 marzo 1789;
il Senato da parte sua non mancò di ritoccare
la questione
con Parte del 19 novembre 1790 (mediante
cui elevò a due anni la durata
dell'incarico dei
Provedadori a l'Armar); infine intervenne anche la Signoria,
con una Terminazione datata 29 novembre 1790.
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